Novità Normative in materia di procedura concorsuale e relativi adempimenti
di Luca ScuriattiIl decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 ha introdotto l’obbligo per gli organi delle procedure concorsuali ( curatori, commissari straordinari, commissari giudiziali, liquidatori) di comunicare entro 10 giorni dalla nomina il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) al registro delle imprese.
La nuova normativa in materia oltre a presentare un forte carattere innovativo assume notevole rilievo in quanto consente a chiunque possa avervi interesse ( creditore e/o altro avente diritto ) di conoscere l’indirizzo dell’organo della procedura concorsuale incardinata. Sarebbe certo stato più giusto far decorrere detto termine dal momento dell’accettazione dell’incarico anziché che dalla nomina.
L’ accettazione, infatti, è l’adempimento necessario, necessitante ed indefettibile tramite cui il professionista ( generalmente avvocato o dottore commercialista ) diviene vero e proprio organo della procedura e, ex art. 30 legge fallimentare per ciò che concerne quella specifica e singola procedura concorsuale, pubblico ufficiale.
In assenza di accettazione viene meno l’obbligo di procedere a qualsiasi forma e/ o tipo di comunicazione al registro dell’imprese.
Fra le innovazioni principali l’art. 92 della legge fallimentare, così come attualmente formulato, prevede che il curatore, o l’altro organo della procedura, provveda ad inoltrare ai creditori e a chiunque possa avervi interesse oltre alle informazioni di rito, l’indirizzo PEC cui far pervenire tutte le comunicazioni afferenti la procedura, ivi compresa l’istanza di insinuazione al passivo con l’ indicazione di un termine entro il quale i creditori dovranno a loro volta dare il proprio indirizzo PEC.
Nelle procedure concorsuali ove siano già state fatte le comunicazioni di cui agli artt. 92,171, 207 legge fallimentare e 22 decreto legislativo 270/1999 la nuova normativa trova applicazione a decorrere dal 31.10.2013.
Gli organi delle singole procedure concorsuali , infatti, avrebbe dovuto comunicare, e si presume l’abbiano fatto, entro e non oltre il 30.06.2013 il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai singoli creditori e/o agli aventi diritto con l’invito ad indicare a loro volta entro 3 mesi dal ricevimento della stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.
La mancata comunicazione e l’omissione di eventuale e/o successive variazione di indirizzo comporterà come conseguenza che tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le nuove disposizioni normative sulle procedure concorsuali hanno radicalmente modificato le modalità di presentazione del ricorso di insinuazione al passivo nei fallimenti che, ai sensi del secondo comma dell’ articolo 93 della legge fallimentare, non dovrà più essere depositato in cancelleria ma bensì trasmesso al curatore e/ o al commissario giudiziale, al commissario liquidatore o al liquidatore esclusivamente via posta elettronica certificata, unitamente a tutta la documentazione. Ne consegue, per logica ed immediata consequenzialità, che ad oggi l’unico mezzo per partecipare al passivo o promuovere istanza di restituzione dei beni o di rivendica è quello della trasmissione per via telematica della domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal curatore o dal commissario.
Peculiare e meritevole di attenzione in questo senso si configura la modifica apportata al secondo comma dell’ articolo 93 della legge fallimentare dalla legge di stabilità entrata in vigore il 1.01.2013 4 che al sesto comma dello stesso articolo prevede “ l’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale”.
Ciò significa che tutta la documentazione va trasmessa al curatore all’indirizzo pec dallo stesso indicato e che in cancelleria è possibile depositare soltanto l’originale cartaceo dei titoli di credito allegati al ricorso.
Interessante come le nuove disposizioni attribuiscano ai singoli organi della procedura concorsuale un onere di certificazione e conservazione delle istanze di insinuazione al passivo e di acquisizioni d’ informazioni , comunicazioni e documenti precedentemente indirizzati ed esaminati esclusivamente dalle cancellerie fallimenti dei tribunali. Secondo la nuova normativa, infatti, il ricorso di insinuazione al passivo depositato in cancelleria presenta carattere di irricevibilità’.
Sarà il curatore e, solo lui, a dover recepire le istanze con
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